Art.1 E' costituita
l'Associazione culturale denominata "Y.E.A.S. Young European Association of
Sciences".
Art.2 L'Associazione ha sede legale in Roseto degli Abruzzi (TE), Via
Nazionale, 100, e
potrà, nelle forme di legge, istituire o cessare, sia in Italia che
all'estero, sedi secondarie, sedi amministrative, agenzie, filiali ed altri
uffici. La sede legale e la sede amministrativa dell'Associazione potranno
essere spostate con delibera dell'Assemblea Ordinaria degli Associati con le
modalità previste dall'Art.22 del presente statuto.
Art.3 L'attività dell'Associazione, estranea ad ogni influenza politica,
religiosa o di razza, non persegue scopi di lucro.
Art.4 La durata dell'Associazione è illimitata.
Oggetto sociale
Art.5 L'Associazione ha lo scopo di: a) diffondere lo studio e la conoscenza
delle scienze, in particolar modo della logica, matematica ,fisica ed
informatica, e delle loro implicazioni filosofiche; b) promuovere la
diffusione e la conoscenza delle ricerche e studi di nuovi autori e giovani
studiosi, membri ordinari dell'Associazione, in questi ambiti del sapere; c)
offrire a studiosi, membri ordinari dell'Associazione, l'opportunità di far
conoscere le proprie ricerche originali, in questi ambiti del sapere,
essendo giudicati solo ed esclusivamente in base al merito ed innovatività
di queste; d) promuovere e favorire la diffusione di innovative ricerche di
studiosi , membri ordinari dell'Associazione, in questi ambiti del sapere;
e) promuovere incontri nazionali ed internazionali sulle tematiche di cui al
punto a), in cui studiosi possano esporre le proprie ricerche innovative; f)
curare la pubblicazione di ricerche e studi innovativi ed originali di
studiosi membri ordinari dell'Associazione; g) attribuire borse di studio
per ricerche nei campi promossi dall'Associazione ai membri ordinari
dell'Associazione; h) cooperare con altre Istituzioni, nazionali ed
internazionali, per la realizzazione di obiettivi comuni; i) aderire ad
organizzazioni, nazionali ed internazionali, i cui fini siano coerenti con i
propri. L'Associazione, inoltre, potrà, per il conseguimento degli scopi
sociali e delle proprie finalità, svolgere qualunque attività connessa e/o
affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere
tutte le opere contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e
finanziaria, necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e
comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.
Gli Associati
Art.6 Gli Associati sono distinti nelle seguenti categorie: 1) Associati
Individuali; 2) Associati Collettivi.
Art.7 Gli Associati Individuali: gli Associati Individuali sono distinti
nelle seguenti categorie: a) Associati Ordinari; b) Associati Onorari; c)
Associati Sostenitori.
Art.8 Associato Ordinario: possono diventare Associati Ordinari coloro che
presentano: 1) domanda scritta al Consiglio Direttivo, contenente i propri
dati anagrafici, l'eventuale attività svolta e le proprie specifiche
competenze in relazione agli scopi sociali dell'Associazione; 2) due o più
lavori che, vagliati dai membri del Consiglio Direttivo e da eventuali altri
collaboratori scelti tra gli Associati Ordinari ed Onorari dal Consiglio
medesimo, saranno ritenuti originali. E' facoltà del Consiglio quella di
richiedere ulteriori lavori all'aspirante Associato. L'accettazione o il
rifiuto della domanda avverrà con comunicazione tramite lettera raccomandata
all'aspirante Associato entro il termine di tre mesi dalla data di
presentazione. Il Consiglio Direttivo si riserva di rifiutare l'adesione
dell'aspirante Associato per ragioni legate alla sua condotta morale ed
intellettuale.
Art.9 L'Associato Ordinario deve: a) versare la quota associativa stabilita
annualmente dal Consiglio Direttivo, nei tempi e con le modalità richieste
dal Consiglio medesimo; b) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti
e le deliberazioni regolarmente assunte; c) consegnare ogni due anni almeno
un lavoro che dovrà essere ritenuto originale dai membri del Consiglio
Direttivo e da eventuali altri collaboratori scelti tra gli Associati
Ordinari ed Onorari dal Consiglio Medesimo; d) cedere all'Associazione i
diritti di stampa sulle proprie opere che saranno ritenute degne di
pubblicazione e pubblicate a cura dell'Associazione; e) partecipare, se
richiestogli dal Consiglio Direttivo, in qualità di relatore alle attività
dell'Associazione. L'eventuale rinuncia alla partecipazione dovrà essere
debitamente motivata; f) partecipare, se richiestogli dal Consiglio
Direttivo, in qualità di esperto, alle commissioni di esame dei testi
presentati per l'accoglimento della domanda di Associato Ordinario e nei
comitati di esperti nominati al fine di valutare la possibilità di
pubblicazione dei lavori presentati da altri Associati Ordinari (come
stabilito dall'Art.10 comma c); g) contribuire alla diffusione degli ideali
e degli strumenti per realizzarli promossi dall'Associazione.
Art.10 L'Associato Ordinario ha il diritto di: a) voto nell'Assemblea; b)
agevolazioni (stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo) rispetto
ai non Associati nei riguardi delle attività promosse dall'Associazione; c)
ottenere la pubblicazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie
dell'Associazione, dei lavori presentati che saranno ritenuti meritori da un
comitato di esperti nominato all'occorrenza dal Consiglio Direttivo tra gli
Associati Ordinari ed Onorari. Sono esclusi di diritto dal comitato di
esperti: l'autore dell'opera, i suoi parenti ed affini entro il quarto grado;
d) di beneficiare del rimborso delle spese sostenute e di un gettone di
presenza (stabilito di volta in volta dal Consiglio Direttivo) in occasione
della partecipazione in qualità di relatore alle attività dell'Associazione;
e) di poter essere eletti nel Consiglio Direttivo.
Art.11 Associato Onorario: gli Associati Onorari sono coloro che accettano
l'offerta di divenire Associato fatta dal Consiglio Direttivo su proposta di
almeno dieci Associati Ordinari e vagliata dal medesimo.
Art.12 L'Associato Onorario deve: a) rispettare lo statuto, gli eventuali
regolamenti e le deliberazioni regolarmente assunte; b) contribuire alla
diffusione degli ideali e degli strumenti per realizzarli promossi
dall'Associazione.
Art.13 L'Associato Onorario ha il diritto di: a) avere agevolazioni (stabilite
di volta in volta dal Consiglio Direttivo) rispetto ai non Associati nei
riguardi delle attività promosse dall'Associazione; b) di essere informato
relativamente all'organizzazione delle attività dell'Associazione; c) di
proporre al Consiglio Direttivo progetti coerenti con le finalità
dell'Associazione.
Art.14 Associato Sostenitore: possono diventare Associati Sostenitori coloro
che presentano: domanda scritta al Consiglio Direttivo, contenente i propri
dati anagrafici ed un curriculum delle proprie attività. L'accettazione o il
rifiuto della domanda avverrà con comunicazione tramite lettera raccomandata
all'aspirante Associato entro il termine di tre mesi dalla data di
presentazione. Il Consiglio Direttivo si riserva di rifiutare l'adesione
dell'aspirante Associato per ragioni legate alla sua condotta morale ed
intellettuale.
Art.15 L'Associato Sostenitore deve: a) versare la quota associativa
stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, nei tempi e con le modalità
richieste dal Consiglio medesimo; a) rispettare lo statuto, gli eventuali
regolamenti e le deliberazioni regolarmente assunte; b) contribuire alla
diffusione degli ideali e degli strumenti per realizzarli promossi
dall'Associazione.
Art.16 L'Associato Sostenitore ha il diritto di: a) agevolazioni (stabilite
di volta in volta dal Consiglio Direttivo) rispetto ai non Associati nei
riguardi delle attività promosse dall'Associazione; b) essere messo al
corrente di tutte le attività dell'Associazione; c) di poter diventare
Associato Ordinario presentando, se è inscritto da almeno tre anni, quanto
previsto dall'Art.8, salvo la consegna di un solo lavoro originale invece di
due; d) poter conguagliare l'importo della quota versata , per l'anno in
corso, con quanto dovuto come Associato Ordinario se ha ricevuto
l'accoglimento (ai sensi dell'Art.8) della domanda per diventare Associato
Ordinario; e) di proporre al Consiglio Direttivo progetti coerenti con le
finalità dell'Associazione.
Art.17 Gli Associati Collettivi: Gli Associati Collettivi, che sono Enti o
Società che intendono contribuire concretamente alla realizzazione delle
finalità dell'Associazione, hanno gli stessi diritti e doveri degli
Associati Sostenitori esclusa la facoltà di divenire Associato Ordinario.
Art.18 La qualifica di Associato si perde: a) in caso di morte
dell'Associato; b) in caso di recesso dell'Associato; c) per inadempimento
dei propri doveri di Associato; d) per atti contrari allo spirito e finalità
dell'Associazione. L'esclusione è deliberata con effetto immediato dal
Consiglio Direttivo. Per l'ipotesi di perdita della qualifica di Associato
per motivi di cui alla lettera d) è ammessa la possibilità di ricorso
all'Assemblea che, preso atto delle ragioni che hanno motivato la decisione
del Consiglio Direttivo e le ragioni del ricorso dell'escluso
dall'Associazione, deciderà, con votazione segreta ed a maggioranza degli
aventi diritto al voto, la risoluzione del contrasto. Il ricorso deve essere
presentato nel termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione del
provvedimento del Consiglio Direttivo. In caso di insoddisfazione in merito
al giudizio dell'Assemblea, il ricorrente potrà rivolgersi al Collegio dei
Probiviri previa domanda scritta entro il termine di trenta giorni dalla
data della comunicazione della decisione Assembleare. L'Associato può sempre
recedere dall'Associazione . La dichiarazione di recesso deve essere
comunicata per iscritto agli Amministratori ed ha effetto con lo scadere
dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.
Art.19 La qualità di Associato non è trasmissibile. Gli Associati che
abbiano receduto o siano stati radiati non possono richiedere la
restituzione delle quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio
dell'Associazione
Art.20 Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio
dell'Associazione e sulle quote sociali.
Organi dell'Associazione
Art.21 Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea degli Associati; b)
il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Vice Presidente; e) il
Segretario; f) il Tesoriere; g) il Collegio Sindacale (se nominato) h) il
Collegio dei Probiviri.
L'Assemblea degli Associati
Art.22 L'Assemblea degli Associati è il massimo organo dell'Associazione ed
è composta da tutti gli Associati che siano in regola con i doveri derivanti
dall'iscrizione all'Associazione. In essa ogni Associato avente diritto di
voto può rappresentare non più di due altri Associati aventi diritto di voto
mediante deleghe individuali sottoscritte. Le Assemblee degli Associati si
possono radunare anche in luoghi diversi dalla sede legale. L'Assemblea
Ordinaria degli Associati si riunisce per l'approvazione dei bilanci (consuntivo
e preventivo), per i quali il Consiglio Direttivo non ha diritto di voto,
per l'elezione del Consiglio Direttivo e la definizione del numero dei suoi
elementi che dovrà essere stabilito prima della nomina stessa, per
deliberare su ogni argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua
approvazione dal Consiglio Direttivo e sui ricorsi di cui all'ultimo comma
dell'Art.18, e per l'elezione del Collegio Sindacale se nominato. Per
l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale (se
nominato) ogni Associato che ha diritto di voto può esprimere una sola
preferenza. Le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza assoluta
degli Associati aventi diritto al voto, presenti e rappresentati.
L'Assemblea Straordinaria degli Associati è convocata per deliberare sulle
modifiche da apportare allo statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e
la devoluzione del patrimonio. Le deliberazioni debbono essere prese con il
voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli Associati aventi diritto
al voto. In tali occasioni il verbale dell'adunanza deve essere redatto da
un Notaio che svolge le funzioni di Segretario. L'Assemblea degli Associati
viene convocata dal Presidente, su decisione del Consiglio Direttivo, oppure
su richiesta motivata di almeno un decimo degli Associati; in questo secondo
caso la convocazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data della
richiesta mediante avviso agli Associati con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo
dal Comitato Direttivo, con almeno trenta giorni di anticipo sulla data
dell'adunanza e con la notifica dell'ordine del giorno. In mancanza di tali
formalità l'Assemblea è regolarmente costituita quando vi sia rappresentata
la totalità degli Associati.
Art.23 L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di
almeno la metà più uno degli Associati, di cui in prima convocazione almeno
il 50% aventi diritto di voto; in seconda convocazione almeno il 10% aventi
diritto di voto. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la
presenza di almeno la metà più uno degli Associati, di cui sia in prima
convocazione che in seconda convocazione almeno il 75% aventi diritto di
voto.
Il Consiglio Direttivo
Art.24 Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da
cinque a nove, scelti tra gli Associati Ordinari ed eletti a scrutinio
segreto dall'Assemblea, la quale ne determina il numero. Sono eletti gli
Associati più votati ed in caso di parità viene eletto L'Associato con
maggiore anzianità di iscrizione. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi
membri il Presidente ed il Vice Presidente, inoltre, elegge tra gli
Associati sia eventualmente all'esterno dell'Associazione, il Tesoriere ed
il Segretario. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto dal presente statuto
è tassativamente demandato all'Assemblea degli Associati.. Il Consiglio
Direttivo può essere convocato anche in luoghi diversi dalla sede legale.
Art.25 Nel caso in cui l'eletto alla carica di Presidente o Vice Presidente
o Segretario o Tesoriere si dimetta dal proprio ufficio, ed entro il termine
di sette giorni il Consiglio non provveda alla sostituzione delle cariche
venute meno, il Consiglio deve convocare entro quindici giorni l'Assemblea
in cui si presenterà dimissionario. Le decadenza dalle cariche suddette avrà
effetto al momento della loro sostituzione.
Art.26 Non possono essere nominati Consiglieri e se nominati decadono da
tale ufficio: gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e chi è stato
condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Art.27 L'adunanza del Consiglio Direttivo è valida quando interviene la
maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre
volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due
quinti dei membri dello stesso. Le decisioni si prendono a semplice
maggioranza di voti ed il caso di parità comporta la reiezione della
proposta. Per la partecipazione al Consiglio Direttivo non sono ammesse
deleghe.
Art.28 Al fine di un migliore coordinamento delle attività dell'Associazione,
il Consiglio Direttivo potrà avvalersi della collaborazione di esperti che
potranno, per determinati argomenti e con funzioni meramente consultive,
partecipare alle riunioni del Consiglio stesso.
Art.29 Il Consiglio Direttivo dà esecuzione all'oggetto sociale e prende le
deliberazioni relative, approva le domande di ammissione degli Associati e
stabilisce le quote annuali di associazione.
Art.30 Il Consiglio Direttivo promuove ed approva la proposta di formazione
di "gruppi di interesse". Ogni gruppo di interesse, essendo finalizzato alla
realizzazione di uno o più specifici progetti, ha durata limitata al periodo
necessario alla realizzazione di tali progetti e comunque non superiore alla
scadenza del Consiglio Direttivo che ne ha approvato la costituzione. Il
coordinatore di ciascun gruppo di interesse può partecipare, con funzione
consultiva, alle riunioni del Consiglio Direttivo nelle quali si discuta
delle attività del gruppo.
Art.31 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri,
gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio
Sindacale, se nominato. I Consiglieri così nominati restano in carica fino
alla prossima Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri,
quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla
sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati dall'Assemblea
scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Se vengono
a cessare tutti i Consiglieri, l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti
deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se è stato nominato
ed, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale di Pescara su istanza di
un Associato.
Art.32 Il Consigliere che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione
scritta al Consiglio Direttivo ed al Presidente del Collegio Sindacale (se
nominato). La rinunzia ha effetto immediato se rimane in carica la
maggioranza del Consiglio Direttivo o, in caso contrario, dal momento in cui
la maggioranza del Consiglio è ricostituita in seguito all'accettazione dei
nuovi Consiglieri. La cessazione dei Consiglieri per scadenza del termine ha
effetto dal momento in cui il Consiglio Direttivo è stato ricostituito.
Il Presidente ed il Vice Presidente
Art.33 Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione, coordina
l'attività sociale, presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio
Direttivo. Egli ha la firma come legale rappresentante dell'Associazione di
fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di suo impedimento o di assenza la
firma e la rappresentanza legale spettano al Vice Presidente.
Art.34 Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento dei
compiti demandatigli e, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce. In
assenza od impedimento del Vice Presidente spetta ad un consigliere
espressamente designato dal Consiglio Direttivo sostituire il Presidente.
Il Tesoriere ed il Segretario
Art.35 Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione secondo le
delibere del Consiglio Direttivo, e particolarmente tiene il Registro di
Cassa, riscuote le entrate, esegue i pagamenti, predispone i bilanci annuali
(consuntivo e preventivo). Il tesoriere gestisce i conti correnti bancari e
postali depositando la propria firma congiuntamente o disgiuntamente a
quella del Presidente secondo la delibera del Consiglio Direttivo.
Art.36 Il Segretario tiene il libro dei verbali delle assemblee e delle
riunioni del Consiglio Direttivo, l'archivio, il libro degli Associati ed i
timbri dell'Associazione. Si occupa della normale corrispondenza.
Art.37 Nel caso in cui il Tesoriere ed il Segretario non siano membri del
Consiglio Direttivo, essi parteciperanno alle riunioni del consiglio stesso
senza diritto di voto.
Art.38 Non possono essere nominati Tesoriere e Segretario e se nominati
decadono da tale ufficio: gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e chi è
stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea,
dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Il Collegio Sindacale
Art.39 La nomina del Collegio Sindacale è facoltativa. Il Collegio Sindacale,
se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti
anche fra non Associati dall'Assemblea la quale nominerà pure il Presidente
del Collegio stesso fra i tre membri effettivi. Nell'elezione del Collegio
Sindacale risultano eletti membri effettivi i primi tre che hanno ricevuto,
nell'ordine, il numero di voti maggiore, tra cui il più votato è eletto il
Presidente; risultano eletti i supplenti , nell'ordine, il quarto ed il
quinto individuo più votati, in caso di parità: a) tra gli Associati ed i
non Associati prevalgono i primi; b) tra gli Associati prevale colui che ha
la maggiore anzianità di iscrizione; c) tra i non Associati prevale colui
che ha maggiore età. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono
dall'ufficio. gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e chi è stato
condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, i parenti e
gli affini degli amministratori entro il quarto grado e coloro che sono
legati all'Associazione da un rapporto continuativo di prestazione d'opera
retribuita. Per i Sindaci scelti nel ruolo di revisori ufficiali dei conti o
negli albi professionali determinati dalla legge, la cancellazione o la
sospensione dal ruolo o dall'albo è causa di decadenza dall'ufficio di
Sindaco. Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione
dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto
sociale ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la
corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili. I Sindaci devono anche accertare che le valutazioni del
patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative,
accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei
valori e dei titoli di proprietà della Associazione, verbalizzare gli
accertamenti fatti anche individualmente, intervenire alle adunanze
dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. I Sindaci che senza giustificato
motivo non intervengono durante un esercizio sociale a tre riunioni, anche
non consecutive, del Collegio Sindacale o del Consiglio Direttivo o
dell'Assemblea decadono dall'ufficio.
Art.40 In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Sindaco,
subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica
fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei
Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I
nuovi nominati scadono come quelli in carica. In caso di sostituzione del
Presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima Assemblea dal Sindaco
effettivo più anziano. Se con i sindaci supplenti non si completa il
Collegio Sindacale deve essere convocata l'Assemblea perché provveda
all'integrazione del Collegio medesimo.
Patrimonio e gestione finanziaria
Art.41 Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) dalle quote annuali
di Associazione; b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà
dell'Associazione; c) dalle liberalità elargite in favore dell'Associazione;
d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. La
gestione finanziaria dell'Associazione avviene entro i limiti del bilancio
preventivo; il Consiglio Direttivo è tenuto sotto la sua responsabilità a
giustificare eventuali spese eccedenti tale limite. I bilanci, consuntivo e
preventivo, predisposti dal Consiglio, sono sottoposti ogni anno, entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, all'approvazione dell'Assemblea
degli Associati. L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con
l'anno solare.
Art.42 L'Associazione non può acquistare beni immobili, né accettare
donazioni o eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa.
Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.
Art.43 Tutti i beni mobili ed immobili dell'Associazione, compresi quelli
acquisiti dal concorso degli Associati, sono di proprietà dell'Associazione.
Qualunque atto giuridico che ad essi si riferisca (alienazione totale o
parziale, accrescimenti, ipoteche, cessione, affitti, ecc.) deve essere
fatto dal Presidente nel nome generico dell'Associazione, e deve essere
autorizzato dal Consiglio Direttivo. L'eventuale accettazione di
disposizioni o lasciti testamentari che dovessero prevedere oneri per
l'Associazione dovrà essere subordinata ad una delibera di accettazione da
parte del Consiglio Direttivo.
Art.44 In caso di scioglimento il patrimonio viene devoluto ai fini di
utilità generale o ad altre Associazioni che non hanno fini di lucro e che
perseguono obiettivi analoghi.
Art.45 Tutte le cariche dei vari organi dell'Associazione non danno diritto
a compensi, oltre il rimborso delle spese documentate, salvo delibera
assembleare, la quale può stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di
presenza.
Il Collegio dei Probiviri
Art.46 Il Collegio dei Probiviri è costituito all'uopo da tre membri così
nominati: uno dal ricorrente, uno dal Presidente ed il terzo di comune
accordo o, in mancanza, su ricorso della parte più diligente, dal presidente
del Tribunale di Pescara. L'Associazione e gli Associati sono obbligati a
rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte
le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione
delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni
prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto
di quelle cose che non possono formare oggetto di compromesso. Il ricorso ai
Probiviri deve essere proposto a pena di decadenza, nei termini di 30 giorni
dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia. Le decisioni
del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la
legge ne consenta l'impugnazione avanti all'autorità giudiziaria.
L'impugnazione in questi casi deve essere proposta, a pena di decadenza, non
oltre i 30 giorni dalla comunicazione.
Art.47 Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà
essere determinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio
Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea.
Art.48 La presente Associazione, per tutto quanto non è riportato nel
presente statuto, è regolata dalla legge italiana.
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