Y.E.A.S.

Young European Association of Sciences

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Last Update: August 2008

                                        
                                        
                                         

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lo Statuto
 

Art.1 E' costituita l'Associazione culturale denominata "Y.E.A.S. Young European Association of Sciences".

Art.2 L'Associazione ha sede legale in Roseto degli Abruzzi (TE), Via Nazionale, 100, e potrà, nelle forme di legge, istituire o cessare, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, sedi amministrative, agenzie, filiali ed altri uffici. La sede legale e la sede amministrativa dell'Associazione potranno essere spostate con delibera dell'Assemblea Ordinaria degli Associati con le modalità previste dall'Art.22 del presente statuto.

Art.3 L'attività dell'Associazione, estranea ad ogni influenza politica, religiosa o di razza, non persegue scopi di lucro.

Art.4 La durata dell'Associazione è illimitata.

Oggetto sociale

Art.5 L'Associazione ha lo scopo di: a) diffondere lo studio e la conoscenza delle scienze, in particolar modo della logica, matematica ,fisica ed informatica, e delle loro implicazioni filosofiche; b) promuovere la diffusione e la conoscenza delle ricerche e studi di nuovi autori e giovani studiosi, membri ordinari dell'Associazione, in questi ambiti del sapere; c) offrire a studiosi, membri ordinari dell'Associazione, l'opportunità di far conoscere le proprie ricerche originali, in questi ambiti del sapere, essendo giudicati solo ed esclusivamente in base al merito ed innovatività di queste; d) promuovere e favorire la diffusione di innovative ricerche di studiosi , membri ordinari dell'Associazione, in questi ambiti del sapere; e) promuovere incontri nazionali ed internazionali sulle tematiche di cui al punto a), in cui studiosi possano esporre le proprie ricerche innovative; f) curare la pubblicazione di ricerche e studi innovativi ed originali di studiosi membri ordinari dell'Associazione; g) attribuire borse di studio per ricerche nei campi promossi dall'Associazione ai membri ordinari dell'Associazione; h) cooperare con altre Istituzioni, nazionali ed internazionali, per la realizzazione di obiettivi comuni; i) aderire ad organizzazioni, nazionali ed internazionali, i cui fini siano coerenti con i propri. L'Associazione, inoltre, potrà, per il conseguimento degli scopi sociali e delle proprie finalità, svolgere qualunque attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le opere contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Gli Associati

Art.6 Gli Associati sono distinti nelle seguenti categorie: 1) Associati Individuali; 2) Associati Collettivi.

Art.7 Gli Associati Individuali: gli Associati Individuali sono distinti nelle seguenti categorie: a) Associati Ordinari; b) Associati Onorari; c) Associati Sostenitori.

Art.8 Associato Ordinario: possono diventare Associati Ordinari coloro che presentano: 1) domanda scritta al Consiglio Direttivo, contenente i propri dati anagrafici, l'eventuale attività svolta e le proprie specifiche competenze in relazione agli scopi sociali dell'Associazione; 2) due o più lavori che, vagliati dai membri del Consiglio Direttivo e da eventuali altri collaboratori scelti tra gli Associati Ordinari ed Onorari dal Consiglio medesimo, saranno ritenuti originali. E' facoltà del Consiglio quella di richiedere ulteriori lavori all'aspirante Associato. L'accettazione o il rifiuto della domanda avverrà con comunicazione tramite lettera raccomandata all'aspirante Associato entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione. Il Consiglio Direttivo si riserva di rifiutare l'adesione dell'aspirante Associato per ragioni legate alla sua condotta morale ed intellettuale.

Art.9 L'Associato Ordinario deve: a) versare la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, nei tempi e con le modalità richieste dal Consiglio medesimo; b) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni regolarmente assunte; c) consegnare ogni due anni almeno un lavoro che dovrà essere ritenuto originale dai membri del Consiglio Direttivo e da eventuali altri collaboratori scelti tra gli Associati Ordinari ed Onorari dal Consiglio Medesimo; d) cedere all'Associazione i diritti di stampa sulle proprie opere che saranno ritenute degne di pubblicazione e pubblicate a cura dell'Associazione; e) partecipare, se richiestogli dal Consiglio Direttivo, in qualità di relatore alle attività dell'Associazione. L'eventuale rinuncia alla partecipazione dovrà essere debitamente motivata; f) partecipare, se richiestogli dal Consiglio Direttivo, in qualità di esperto, alle commissioni di esame dei testi presentati per l'accoglimento della domanda di Associato Ordinario e nei comitati di esperti nominati al fine di valutare la possibilità di pubblicazione dei lavori presentati da altri Associati Ordinari (come stabilito dall'Art.10 comma c); g) contribuire alla diffusione degli ideali e degli strumenti per realizzarli promossi dall'Associazione.

Art.10 L'Associato Ordinario ha il diritto di: a) voto nell'Assemblea; b) agevolazioni (stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo) rispetto ai non Associati nei riguardi delle attività promosse dall'Associazione; c) ottenere la pubblicazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Associazione, dei lavori presentati che saranno ritenuti meritori da un comitato di esperti nominato all'occorrenza dal Consiglio Direttivo tra gli Associati Ordinari ed Onorari. Sono esclusi di diritto dal comitato di esperti: l'autore dell'opera, i suoi parenti ed affini entro il quarto grado; d) di beneficiare del rimborso delle spese sostenute e di un gettone di presenza (stabilito di volta in volta dal Consiglio Direttivo) in occasione della partecipazione in qualità di relatore alle attività dell'Associazione; e) di poter essere eletti nel Consiglio Direttivo.

Art.11 Associato Onorario: gli Associati Onorari sono coloro che accettano l'offerta di divenire Associato fatta dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno dieci Associati Ordinari e vagliata dal medesimo.

Art.12 L'Associato Onorario deve: a) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni regolarmente assunte; b) contribuire alla diffusione degli ideali e degli strumenti per realizzarli promossi dall'Associazione.

Art.13 L'Associato Onorario ha il diritto di: a) avere agevolazioni (stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo) rispetto ai non Associati nei riguardi delle attività promosse dall'Associazione; b) di essere informato relativamente all'organizzazione delle attività dell'Associazione; c) di proporre al Consiglio Direttivo progetti coerenti con le finalità dell'Associazione.

Art.14 Associato Sostenitore: possono diventare Associati Sostenitori coloro che presentano: domanda scritta al Consiglio Direttivo, contenente i propri dati anagrafici ed un curriculum delle proprie attività. L'accettazione o il rifiuto della domanda avverrà con comunicazione tramite lettera raccomandata all'aspirante Associato entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione. Il Consiglio Direttivo si riserva di rifiutare l'adesione dell'aspirante Associato per ragioni legate alla sua condotta morale ed intellettuale.

Art.15 L'Associato Sostenitore deve: a) versare la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, nei tempi e con le modalità richieste dal Consiglio medesimo; a) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni regolarmente assunte; b) contribuire alla diffusione degli ideali e degli strumenti per realizzarli promossi dall'Associazione.

Art.16 L'Associato Sostenitore ha il diritto di: a) agevolazioni (stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo) rispetto ai non Associati nei riguardi delle attività promosse dall'Associazione; b) essere messo al corrente di tutte le attività dell'Associazione; c) di poter diventare Associato Ordinario presentando, se è inscritto da almeno tre anni, quanto previsto dall'Art.8, salvo la consegna di un solo lavoro originale invece di due; d) poter conguagliare l'importo della quota versata , per l'anno in corso, con quanto dovuto come Associato Ordinario se ha ricevuto l'accoglimento (ai sensi dell'Art.8) della domanda per diventare Associato Ordinario; e) di proporre al Consiglio Direttivo progetti coerenti con le finalità dell'Associazione.

Art.17 Gli Associati Collettivi: Gli Associati Collettivi, che sono Enti o Società che intendono contribuire concretamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione, hanno gli stessi diritti e doveri degli Associati Sostenitori esclusa la facoltà di divenire Associato Ordinario.

Art.18 La qualifica di Associato si perde: a) in caso di morte dell'Associato; b) in caso di recesso dell'Associato; c) per inadempimento dei propri doveri di Associato; d) per atti contrari allo spirito e finalità dell'Associazione. L'esclusione è deliberata con effetto immediato dal Consiglio Direttivo. Per l'ipotesi di perdita della qualifica di Associato per motivi di cui alla lettera d) è ammessa la possibilità di ricorso all'Assemblea che, preso atto delle ragioni che hanno motivato la decisione del Consiglio Direttivo e le ragioni del ricorso dell'escluso dall'Associazione, deciderà, con votazione segreta ed a maggioranza degli aventi diritto al voto, la risoluzione del contrasto. Il ricorso deve essere presentato nel termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento del Consiglio Direttivo. In caso di insoddisfazione in merito al giudizio dell'Assemblea, il ricorrente potrà rivolgersi al Collegio dei Probiviri previa domanda scritta entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione della decisione Assembleare. L'Associato può sempre recedere dall'Associazione . La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli Amministratori ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

Art.19 La qualità di Associato non è trasmissibile. Gli Associati che abbiano receduto o siano stati radiati non possono richiedere la restituzione delle quote versate e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione

Art.20 Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e sulle quote sociali.

Organi dell'Associazione

Art.21 Gli organi dell'Associazione sono: a) l'Assemblea degli Associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Vice Presidente; e) il Segretario; f) il Tesoriere; g) il Collegio Sindacale (se nominato) h) il Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea degli Associati

Art.22 L'Assemblea degli Associati è il massimo organo dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati che siano in regola con i doveri derivanti dall'iscrizione all'Associazione. In essa ogni Associato avente diritto di voto può rappresentare non più di due altri Associati aventi diritto di voto mediante deleghe individuali sottoscritte. Le Assemblee degli Associati si possono radunare anche in luoghi diversi dalla sede legale. L'Assemblea Ordinaria degli Associati si riunisce per l'approvazione dei bilanci (consuntivo e preventivo), per i quali il Consiglio Direttivo non ha diritto di voto, per l'elezione del Consiglio Direttivo e la definizione del numero dei suoi elementi che dovrà essere stabilito prima della nomina stessa, per deliberare su ogni argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e sui ricorsi di cui all'ultimo comma dell'Art.18, e per l'elezione del Collegio Sindacale se nominato. Per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale (se nominato) ogni Associato che ha diritto di voto può esprimere una sola preferenza. Le deliberazioni debbono essere prese a maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto al voto, presenti e rappresentati. L'Assemblea Straordinaria degli Associati è convocata per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio. Le deliberazioni debbono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli Associati aventi diritto al voto. In tali occasioni il verbale dell'adunanza deve essere redatto da un Notaio che svolge le funzioni di Segretario. L'Assemblea degli Associati viene convocata dal Presidente, su decisione del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta motivata di almeno un decimo degli Associati; in questo secondo caso la convocazione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data della richiesta mediante avviso agli Associati con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo dal Comitato Direttivo, con almeno trenta giorni di anticipo sulla data dell'adunanza e con la notifica dell'ordine del giorno. In mancanza di tali formalità l'Assemblea è regolarmente costituita quando vi sia rappresentata la totalità degli Associati.

Art.23 L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati, di cui in prima convocazione almeno il 50% aventi diritto di voto; in seconda convocazione almeno il 10% aventi diritto di voto. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati, di cui sia in prima convocazione che in seconda convocazione almeno il 75% aventi diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo


Art.24 Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da cinque a nove, scelti tra gli Associati Ordinari ed eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea, la quale ne determina il numero. Sono eletti gli Associati più votati ed in caso di parità viene eletto L'Associato con maggiore anzianità di iscrizione. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, inoltre, elegge tra gli Associati sia eventualmente all'esterno dell'Associazione, il Tesoriere ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto dal presente statuto è tassativamente demandato all'Assemblea degli Associati.. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche in luoghi diversi dalla sede legale.

Art.25 Nel caso in cui l'eletto alla carica di Presidente o Vice Presidente o Segretario o Tesoriere si dimetta dal proprio ufficio, ed entro il termine di sette giorni il Consiglio non provveda alla sostituzione delle cariche venute meno, il Consiglio deve convocare entro quindici giorni l'Assemblea in cui si presenterà dimissionario. Le decadenza dalle cariche suddette avrà effetto al momento della loro sostituzione.

Art.26 Non possono essere nominati Consiglieri e se nominati decadono da tale ufficio: gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art.27 L'adunanza del Consiglio Direttivo è valida quando interviene la maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due quinti dei membri dello stesso. Le decisioni si prendono a semplice maggioranza di voti ed il caso di parità comporta la reiezione della proposta. Per la partecipazione al Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.

Art.28 Al fine di un migliore coordinamento delle attività dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà avvalersi della collaborazione di esperti che potranno, per determinati argomenti e con funzioni meramente consultive, partecipare alle riunioni del Consiglio stesso.

Art.29 Il Consiglio Direttivo dà esecuzione all'oggetto sociale e prende le deliberazioni relative, approva le domande di ammissione degli Associati e stabilisce le quote annuali di associazione.

Art.30 Il Consiglio Direttivo promuove ed approva la proposta di formazione di "gruppi di interesse". Ogni gruppo di interesse, essendo finalizzato alla realizzazione di uno o più specifici progetti, ha durata limitata al periodo necessario alla realizzazione di tali progetti e comunque non superiore alla scadenza del Consiglio Direttivo che ne ha approvato la costituzione. Il coordinatore di ciascun gruppo di interesse può partecipare, con funzione consultiva, alle riunioni del Consiglio Direttivo nelle quali si discuta delle attività del gruppo.

Art.31 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a cessare tutti i Consiglieri, l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se è stato nominato ed, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale di Pescara su istanza di un Associato.

Art.32 Il Consigliere che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed al Presidente del Collegio Sindacale (se nominato). La rinunzia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio Direttivo o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi Consiglieri. La cessazione dei Consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio Direttivo è stato ricostituito.

Il Presidente ed il Vice Presidente

Art.33 Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione, coordina l'attività sociale, presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Egli ha la firma come legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di suo impedimento o di assenza la firma e la rappresentanza legale spettano al Vice Presidente.

Art.34 Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento dei compiti demandatigli e, in caso di assenza o impedimento, lo sostituisce. In assenza od impedimento del Vice Presidente spetta ad un consigliere espressamente designato dal Consiglio Direttivo sostituire il Presidente.

Il Tesoriere ed il Segretario

Art.35 Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione secondo le delibere del Consiglio Direttivo, e particolarmente tiene il Registro di Cassa, riscuote le entrate, esegue i pagamenti, predispone i bilanci annuali (consuntivo e preventivo). Il tesoriere gestisce i conti correnti bancari e postali depositando la propria firma congiuntamente o disgiuntamente a quella del Presidente secondo la delibera del Consiglio Direttivo.

Art.36 Il Segretario tiene il libro dei verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo, l'archivio, il libro degli Associati ed i timbri dell'Associazione. Si occupa della normale corrispondenza.

Art.37 Nel caso in cui il Tesoriere ed il Segretario non siano membri del Consiglio Direttivo, essi parteciperanno alle riunioni del consiglio stesso senza diritto di voto.

Art.38 Non possono essere nominati Tesoriere e Segretario e se nominati decadono da tale ufficio: gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Collegio Sindacale

Art.39 La nomina del Collegio Sindacale è facoltativa. Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti anche fra non Associati dall'Assemblea la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso fra i tre membri effettivi. Nell'elezione del Collegio Sindacale risultano eletti membri effettivi i primi tre che hanno ricevuto, nell'ordine, il numero di voti maggiore, tra cui il più votato è eletto il Presidente; risultano eletti i supplenti , nell'ordine, il quarto ed il quinto individuo più votati, in caso di parità: a) tra gli Associati ed i non Associati prevalgono i primi; b) tra gli Associati prevale colui che ha la maggiore anzianità di iscrizione; c) tra i non Associati prevale colui che ha maggiore età. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio. gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado e coloro che sono legati all'Associazione da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita. Per i Sindaci scelti nel ruolo di revisori ufficiali dei conti o negli albi professionali determinati dalla legge, la cancellazione o la sospensione dal ruolo o dall'albo è causa di decadenza dall'ufficio di Sindaco. Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto sociale ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. I Sindaci devono anche accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative, accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Associazione, verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente, intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. I Sindaci che senza giustificato motivo non intervengono durante un esercizio sociale a tre riunioni, anche non consecutive, del Collegio Sindacale o del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea decadono dall'ufficio.

Art.40 In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono come quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima Assemblea dal Sindaco effettivo più anziano. Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

Patrimonio e gestione finanziaria

Art.41 Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) dalle quote annuali di Associazione; b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; c) dalle liberalità elargite in favore dell'Associazione; d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. La gestione finanziaria dell'Associazione avviene entro i limiti del bilancio preventivo; il Consiglio Direttivo è tenuto sotto la sua responsabilità a giustificare eventuali spese eccedenti tale limite. I bilanci, consuntivo e preventivo, predisposti dal Consiglio, sono sottoposti ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, all'approvazione dell'Assemblea degli Associati. L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

Art.42 L'Associazione non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l'autorizzazione governativa. Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto.

Art.43 Tutti i beni mobili ed immobili dell'Associazione, compresi quelli acquisiti dal concorso degli Associati, sono di proprietà dell'Associazione. Qualunque atto giuridico che ad essi si riferisca (alienazione totale o parziale, accrescimenti, ipoteche, cessione, affitti, ecc.) deve essere fatto dal Presidente nel nome generico dell'Associazione, e deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo. L'eventuale accettazione di disposizioni o lasciti testamentari che dovessero prevedere oneri per l'Associazione dovrà essere subordinata ad una delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art.44 In caso di scioglimento il patrimonio viene devoluto ai fini di utilità generale o ad altre Associazioni che non hanno fini di lucro e che perseguono obiettivi analoghi.

Art.45 Tutte le cariche dei vari organi dell'Associazione non danno diritto a compensi, oltre il rimborso delle spese documentate, salvo delibera assembleare, la quale può stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza.

Il Collegio dei Probiviri

Art.46 Il Collegio dei Probiviri è costituito all'uopo da tre membri così nominati: uno dal ricorrente, uno dal Presidente ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, su ricorso della parte più diligente, dal presidente del Tribunale di Pescara. L'Associazione e gli Associati sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto di quelle cose che non possono formare oggetto di compromesso. Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto a pena di decadenza, nei termini di 30 giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione avanti all'autorità giudiziaria. L'impugnazione in questi casi deve essere proposta, a pena di decadenza, non oltre i 30 giorni dalla comunicazione.

Art.47 Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione potrà essere determinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea.

Art.48 La presente Associazione, per tutto quanto non è riportato nel presente statuto, è regolata dalla legge italiana.